Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Tutela dei minori

Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potestà genitoriale, a cui è sottoposto il minore di età privo di entrambi i genitori. Per il minore residente all’estero essa trova fondamento negli art. 33 – 35 del D.Lgs. 71/2011 ed è regolata dagli artt. 343 – 399 del Codice Civile, che il Capo della Rappresentanza consolare – in veste di giudice tutelare – è tenuto ad applicare.

L’esercizio delle funzioni di giudice tutelare può essere di difficile assolvimento qualora il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui risiede).

In caso di doppia cittadinanza, ogni tipo di azione che l’Autorità consolare è chiamata a svolgere potrebbe essere ostacolata in quanto l’ordinamento in vigore nel Paese straniero potrebbe:

  • considerare subordinata la cittadinanza italiana;
  • prevedere l’esercizio in via esclusiva della tutela del minore.

In particolare si ricorda che la Repubblica Popolare Cinese NON prevede nel suo ordinamento la doppia cittadinanza (da intendersi cittadinanza cinese e di un altro Paese). Di conseguenza, per quanti sono già in possesso di cittadinanza cinese, non riconosce la validità di un passaporto italiano, ed in caso di acquisizione della cittadinanza italiana la legge cinese richiede la rinuncia a quella cinese.

 

 

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:

  •     viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione;
  •     non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.

La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità.

La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce in Italia ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.)

Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore è opportuno:

  • informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell’altro genitore;
  • far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;
  • far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
  • chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore e/o dell’altro genitore senza il consenso dell’altro;
  • non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato.

Ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido può:

  • valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;
  • rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (autoritacentrali.dgm@giustizia.it) se tra l’Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201/2003. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per  regolamentazione del diritto di visita.
  • Rivolgersi alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata (consolare.pechino@esteri.it) o al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (dgit4@esteri.it), nel caso in cui un minore – cittadino italiano  sia sottratto in Cina o condotto in Cina.

Il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata possono attivarsi per azioni in loco, quali indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all’azione dell’Autorità centrale ecc.

Per contro, il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata non possono: rappresentare il connazionale in giudizio; fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia indigente e residente all’estero; agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali; adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.

 

 

 

(Data ultimo aggiornamento 2 maggio 2023)