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Accompagnamento minore in caso di viaggio

Come stabilito dal comma dall’art. 14 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, per tutti i minori di anni quattordici l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione (ai sensi dell’articolo 3, lettera a della medesima legge) venga menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto, inclusa l’Ambasciata.
Si invitano i connazionali a compilare il seguente modulo e portarlo in tempo utile in Ambasciata affinché venga debitamente vistato.