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Accompagnamento minore in caso di viaggio

 

Accompagnamento minore in caso di viaggio

Accompagnamento minori in caso di viaggio


Come stabilito dal comma dall'art. 14 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, per tutti i minori di anni quattordici l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione (ai sensi dell'articolo 3, lettera a della medesima legge) venga menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto, inclusa l’Ambasciata.
Si invitano i connazionali a compilare il seguente modulo e portarlo in tempo utile in Ambasciata affinché venga debitamente vistato.


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