本网站使用技术、分析和第三方 曲奇饼
继续浏览,即表示您接受使用 曲奇饼.

喜好 cookies

Stato Civile

Atti di stato civile

Lo stato civile riguarda il complesso di fatti o manifestazioni di volontà fondamentali inerenti alla vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, cittadinanza. La registrazione di questi fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.

Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

Per quanto riguarda in particolare la trascrizione in Italia degli atti di stato civile rilasciati dalle Autorità cinesi, questi devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri cinese. La traduzione dei certificati dovrà essere dichiarata conforme all’originale a cura della Cancelleria consolare.


Atti di nascita

In caso di nascita di figli di cittadini italiani nati nella Repubblica Popolare Cinese è necessario che venga effettuata la Dichiarazione di nascita all’Autorità consolare da parte di almeno un genitore, avente cittadinanza italiana, ai fini della successiva trascrizione in Italia dell’atto di nascita. Tale dichiarazione deve essere fatta, ove possibile, entro dieci giorni dalla nascita.
La dichiarazione va accompagnata dal certificato medico di nascita, sotto forma di atto notarile, debitamente tradotto in italiano e legalizzato dal Ministero degli esteri cinese, unitamente ad una copia dei passaporti dei genitori.
Per i figli nati in costanza di matrimonio è sufficiente la dichiarazione da parte di un solo genitore, avente cittadinanza italiana, che dovrà presentarsi di persona presso l’Ufficio Consolare competente.

Nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio è previsto che la dichiarazione sia effettuata di persona da entrambi i genitori per il contestuale riconoscimento del figlio.
Per sottoscrivere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio Consolare, si richiede cortesemente di voler concordare un appuntamento, inviando una richiesta alla casella postale: consolare.pechino@esteri.it

 


Matrimonio dinnanzi alle Autorità cinesi

Al fine di contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità cinesi è necessario presentare i documenti richiesti dalla locale normativa, tra i quali la certificazione di stato libero ai fini matrimoniali. La certificazione di stato libero può essere richiesta o presso il Comune di residenza in Italia oppure presso gli uffici consolari dell’Ambasciata o del Consolato territorialmente competente rispetto al luogo del matrimonio. La richiesta da parte dei cittadini italiani dovrà essere effettuata mediante idonea dichiarazione sostitutiva nelle forme previste dal DPR 445/2000, allegando anche una fotocopia del documento di identità.
Una volta contratto il matrimonio presso le locali autorità è obbligatorio procedere a trascrivere il matrimonio presso gli uffici consolari dell’Ambasciata o del Consolato territorialmente competente, ovvero in Italia presso il Comune di residenza. Per la trascrizione si prega di consultare il modulo in calce alla presente pagina.


Matrimonio dinnanzi alle autorità consolari

Qualora almeno uno dei componenti della coppia sia iscritto presso l’Anagrafe consolare di questa Ambasciata, è possibile contrarre matrimonio presso l’Ambasciata, nei limiti dell’art. 5 comma f della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Si rammenta che nella Repubblica Popolare Cinese è possibile per un cittadino italiano contrarre matrimonio presso gli uffici consolari ad eccezione del caso in cui uno dei due coniugandi è cittadino/a cinese. Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a consolare.pechino@esteri.it.


Matrimonio in Italia

I cittadini italiani residenti AIRE che intendono contrarre matrimonio in Italia devono procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata.
I cittadini stranieri non residenti in Italia e che intendono contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità italiane devono produrre certificazione di stato libero ai fini matrimoniali, presentando certificato di stato libero rilasciato dalle locali autorità e successivamente notarizzato e legalizzato dal locale Ministero degli Affari Esteri. Affinché sia valido in Italia tale certificato di stato libero deve essere legalizzato presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata.


Divorzio

Sentenze di divorzio stabilite in base alla locale normativa possono essere trascritte presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata affinché produca effetti anche in Italia (si prega di consultare il modulo in calce alla presente pagina).


Unioni civili

La richiesta di costituzione di un unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.

La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:

a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).

La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.

Per presentare richiesta si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail consolare.pechino@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata.

Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.

La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.


Convivenze di fatto

Per le richieste di iscrizione all’AIRE quali conviventi di fatto (da non confondersi con la semplice coabitazione), si prega di controllare la sezione “Anagrafe” del presente sito.

I connazionali che intendono stipulare un “contratto di convivenza” (che si ricorda essere facoltativo ai sensi della Legge 76/2016) possono scrivere a consolare.pechino@esteri.it.  Il contratto di convivenza può essere redatto per atto pubblico da parte del personale addetto dell’ufficio consolare ovvero la sottoscrizione di tale contratto può essere autenticata presso l’ufficio consolare in forma di atto notarile. E’ necessario rivolgersi al competente ufficio consolare anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, decesso di uno dei contraenti. Si segnala che, sulla base del diritto internazionale privato, in caso di coppie in cui entrambi i membri sono cittadini italiani la legge regolatrice del contratto è la legge italiana, mentre in caso di coppie italo-straniere la legge regolatrice è quella del Paese di residenza principale della coppia.

PERCEZIONE CONSOLARE:
Traduzione atti di stato civile per uso trascrizione: gratuita
Traduzione atti di stato civile: 13 euro a pagina
Legalizzazione: 24 euro

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI DAI COMUNI ITALIANI – POSSIBILITÀ DI RICHIESTA GRATUITA ONLINE SE IN POSSESSO DI IDENTITA’ DIGITALE

Si comunica che i cittadini italiani iscritti nelle anagrafi italiane, sia in Italia che all’estero, hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici. Il rilascio di tali certificati è gratuito e possibile solo a condizione di possedere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Il sito al quale è necessario connettersi è:

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

I certificati che è possibile richiedere per sé e per i familiari conviventi anagraficamente sono:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e Stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • Di Contratto di Convivenza

 

MODULI:

Informazioni dichiarazioni di nascita di figli nati nella R.P.C.

Modulo richiesta trascrizione matrimonio

Modulo richiesta trascrizione divorzio

Dichiarazione sostitutiva trascrizione sentenza di divorzio

Modulo richiesta trascrizione decesso

Modulo di richiesta di certificazione di stato libero

Modulo di richiesta di trascrizione atto di nascita