Atti di stato civile
Lo stato civile riguarda il complesso di fatti o manifestazioni di volontà fondamentali inerenti alla vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, cittadinanza. La registrazione di questi fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
Per quanto riguarda in particolare la trascrizione in Italia degli atti di stato civile rilasciati dalle Autorità cinesi, questi devono essere tradotti in lingua italiana e postillati dal Ministero degli Affari Esteri Cinese o presso gli Uffici degli Affari Esteri locali. La traduzione dei certificati dovrà essere dichiarata conforme all’originale a cura del notaio cinese.
Atti di nascita: Registrazione e Trascrizione.
Informazioni generali
In caso di nascita di figli di cittadini italiani nati nella Repubblica Popolare Cinese è necessario che venga effettuata la Dichiarazione di nascita all’Autorità consolare da parte di almeno un genitore, avente cittadinanza italiana, ai fini della successiva trascrizione in Italia dell’atto di nascita. Tale dichiarazione deve essere fatta, ove possibile, entro dieci giorni dalla nascita.
La dichiarazione va accompagnata dal certificato medico di nascita, sotto forma di atto notarile postillato dal Ministero degli esteri cinese o dagli Uffici degli Affari Esteri locali, unitamente ad una copia dei passaporti dei genitori.
Per i figli nati in costanza di matrimonio è sufficiente la dichiarazione da parte di un solo genitore, avente cittadinanza italiana, che dovrà presentarsi di persona presso l’Ufficio Consolare competente.
Nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio è previsto che la dichiarazione sia effettuata di persona da entrambi i genitori per il contestuale riconoscimento del figlio.
Per sottoscrivere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio Consolare, si richiede cortesemente di voler concordare un appuntamento, inviando una richiesta alla casella postale: consolare.pechino@esteri.it
Nel caso il nuovo nato sia stato già registrato allo stato civile di un altro paese, ovvero sia già in possesso di altra cittadinanza, debbono essere inviati al Comune, per la necessaria trascrizione, gli atti di nascita formati nel luogo dove il bambino è nato. In fase di trascrizione, i genitori possono chiedere di aggiungere, se mancante, anche il cognome materno o paterno.
Il rilascio del codice fiscale e del passaporto, nel caso di doppi cittadini, sono subordinati all’accettazione della documentazione da parte del comune, quindi alla ricezione dell’avvenuta conferma di trascrizione.
Documenti necessari per la trascrizione/registrazione della nascita
Per la registrazione/trascrizione della nascita è necessaria la presenza di entrambi i genitori e si dovranno produrre i seguenti documenti debitamente postillati*:
- *atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书);
- *atto di nascita rilasciato dalle Autorità di cui è già cittadino (出生公证书);
- hukou in originale dove sono iscritti il minore ed il genitore cinese (solo se il minore è cittadino cinese);
- passaporto o altro documento di identità del minore;
- passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.
Solamente se i genitori sono entrambi Italiani e quindi il neonato non ha altra cittadinanza se non quella italiana, le dichiarazioni di nascita vanno effettuate presso gli Uffici Consolari entro 10gg dalla nascita, l’eventuale dichiarazione tardiva è accettata dalla Procura della Repubblica allegando la motivazione del ritardo.
Per il neonato di sola cittadinanza Italiana, il Consolato su richiesta esplicita del connazionale può emettere un atto di nascita di cui verrà consegnata copia conforme.
I documenti da produrre saranno:
- certificato medico di nascita in originale, che verrà conservato agli atti d’ufficio;
- atto notarile del certificato medico di nascita debitamente postillato (出生医学证明公证书);
- passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.
Si ricorda che tutti gli atti notarili debbono essere debitamente postillati completi di traduzione formata dall’Ufficio Notarile.
Per sottoscrivere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio Consolare, è necessario chiedere un appuntamento all’indirizzo consolare.pechino@esteri.it.
Matrimonio dinnanzi alle Autorità cinesi
Al fine di contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità cinesi è necessario presentare i documenti richiesti dalla locale normativa, tra i quali la certificazione di stato libero ai fini matrimoniali.
Per i non residenti la certificazione di stato libero deve essere richiesta presso il Comune di residenza in Italia, completa di traduzione in lingua cinese, debitamente legalizzata con Apostille dalla Prefettura competente. Il connazionale, una volta giunto in Cina, potrebbe in alternativa procedere con la più articolata procedura di richiesta di rilascio della certificazione di nulla osta (N.O.) all’Ufficio Consolare territorialmente competente, la cui tempistica di rilascio non è tuttavia possibile definire a priori. L’Ufficio Consolare dovrà infatti procedere con la necessaria richiesta al Comune di residenza del connazionale, per l’ottenimento della prevista autorizzazione. Soltanto a seguito dell’ottenimento della stessa si potrà eventualmente rilasciare la certificazione.
Per i connazionali iscritti all’Aire il documento richiesto da queste Autorità è il Nulla Osta (结婚同意函) (N.O.), che viene rilasciato da questo Ufficio Consolare in lingua italiana e cinese sulla base dell’autocertificazione di stato libero.
Una volta contratto il matrimonio presso le locali autorità è obbligatorio procedere a trascrivere il matrimonio presso gli uffici consolari dell’Ambasciata o del Consolato territorialmente competente, ovvero in Italia presso il Comune di residenza ed è necessario che il/la connazionale presenti a questa Ambasciata la richiesta di trascrizione di matrimonio in Italia, l’atto di matrimonio e la copia notarile dell’atto di nascita del coniuge cinese, che dovranno essere redatti seguendo le modalità di seguito indicate:
– atto notarile del libretto di matrimonio intestato al/la connazionale ( 意大利籍公民的结婚证公证书)
– atto notarile di nascita del/della coniuge straniero/a (中国籍公民的出生公证) dove dovranno essere chiaramente indicati nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita).
Entrambi i documenti di cui sopra dovranno essere redatti a cura del Notaio, sotto forma di atti notarili (公证书), con allegata la traduzione integrale in lingua italiana e provvisto di Apostille rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri cinese.
Solo dopo aver effettuato quanto sopra indicato, i documenti potranno essere presentati all’Ufficio Consolare (previo appuntamento inviando una email a consolare.pechino@esteri.it ) per la loro successiva trasmissione al Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E italiano.
Modulo per la richiesta di trascrizione in Italia del matrimonio contratto in Cina
Matrimonio dinnanzi alle autorità consolari
Qualora almeno uno dei componenti della coppia sia iscritto presso l’Anagrafe consolare di questa Ambasciata, è possibile contrarre matrimonio presso l’Ambasciata, nei limiti dell’art. 5 comma f della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Si rammenta che nella Repubblica Popolare Cinese è possibile per un cittadino italiano contrarre matrimonio presso gli uffici consolari ad eccezione del caso in cui uno dei due coniugandi è cittadino/a cinese. Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a consolare.pechino@esteri.it.
Matrimonio in Italia
I cittadini italiani residenti AIRE che intendono contrarre matrimonio in Italia devono procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata.
I cittadini stranieri non residenti in Italia e che intendono contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità italiane devono produrre certificazione di stato libero ai fini matrimoniali, presentando certificato di stato libero rilasciato dalle locali autorità e successivamente notarizzato e postillato dal locale Ministero degli Affari Esteri o Uffici degli Affari Esteri locali.
Divorzio
Sentenze di divorzio stabilite in base alla locale normativa possono essere trascritte presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata affinché produca effetti anche in Italia (si prega di consultare il modulo in calce alla presente pagina).
Unioni civili
La richiesta di costituzione di un unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.
La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:
- a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.
A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).
La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.
Per presentare richiesta si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail consolare.pechino@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata.
Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.
La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.
Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.
In analogia a quanto previsto per i matrimoni dinnanzi alle autorità consolari, si rammenta che nella Repubblica Popolare Cinese è possibile per un cittadino italiano contrarre un’unione civile presso gli uffici consolari ad eccezione del caso in cui uno dei due richiedenti sia cittadino/a cinese.
Convivenze di fatto
Per le richieste di iscrizione all’AIRE quali conviventi di fatto (da non confondersi con la semplice coabitazione), si prega di controllare la sezione “Anagrafe” del presente sito.
I connazionali che intendono stipulare un “contratto di convivenza” (che si ricorda essere facoltativo ai sensi della Legge 76/2016) possono scrivere a consolare.pechino@esteri.it. Il contratto di convivenza può essere redatto per atto pubblico da parte del personale addetto dell’ufficio consolare ovvero la sottoscrizione di tale contratto può essere autenticata presso l’ufficio consolare in forma di atto notarile. E’ necessario rivolgersi al competente ufficio consolare anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, decesso di uno dei contraenti. Si segnala che, sulla base del diritto internazionale privato, in caso di coppie in cui entrambi i membri sono cittadini italiani la legge regolatrice del contratto è la legge italiana, mentre in caso di coppie italo-straniere la legge regolatrice è quella del Paese di residenza principale della coppia.
PERCEZIONE CONSOLARE:
Traduzione atti di stato civile per uso trascrizione: gratuita
Traduzione atti di stato civile: 13 euro a pagina
CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI DAI COMUNI ITALIANI – POSSIBILITÀ DI RICHIESTA GRATUITA ONLINE SE IN POSSESSO DI IDENTITA’ DIGITALE
Si comunica che i cittadini italiani iscritti nelle anagrafi italiane, sia in Italia che all’estero, hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici. Il rilascio di tali certificati è gratuito e possibile solo a condizione di possedere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.
Il sito al quale è necessario connettersi è:
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
I certificati che è possibile richiedere per sé e per i familiari conviventi anagraficamente sono:
- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita
- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
- di Stato di famiglia
- di Stato di famiglia e Stato civile
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato libero
- Anagrafico di Unione Civile
- Di Contratto di Convivenza
MODULI:
Informazioni dichiarazioni di nascita di figli nati nella R.P.C.
Modulo richiesta trascrizione matrimonio
Modulo richiesta trascrizione divorzio
Dichiarazione sostitutiva trascrizione sentenza di divorzio
Modulo richiesta trascrizione decesso
Modulo di richiesta di certificazione di stato libero
Modulo di richiesta di trascrizione atto di nascita
(Data ultimo aggiornamento 21 marzo 2024)