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Visto per lavoro

Per i cittadini extracomunitari che intendono svolgere attività lavorativa in Italia è necessario richiedere un visto di lavoro e successivamente, una volta in Italia, fare richiesta di permesso di soggiorno. Si prega di scaricare il formulario per visti nazionali.

 

a) Visto per lavoro subordinato

Salvo le eccezioni previste dalla normativa, al fine di poter richiedere un visto per lavoro subordinato è previamente necessario ottenere in Italia da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) il nulla osta al lavoro.

Al fine di richiedere il visto, è necessario fornire i documenti elencati nella seguente check-list.

Riferimenti normativi utili:

Decreto Lgs 286/1998; DPR 394/1999; L. 103 del 24.05.2002; Decreto Interministeriale 850/2011 Allegato A, punto 8.

 

b) Visto per lavoro autonomo

Imprenditori che intendono investire in Italia, liberi professionisti, figure societarie all’interno di società già esistenti, artisti di chiara fama possono richiedere un visto per lavoro autonomo.

Ingressi per lavoro autonomo all’interno delle quote del Decreto flussi:

Il DPCM 14.12.2015 (c.d. Decreto flussi) prevede per il 2016 una quota di 2.400 unità destinate al rilascio di nuovi visti per Lavoro Autonomo.

1) Quanti desiderano aprire una nuova società disponendo nel piano di investimento di almeno 500.000 euro e prospettando la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro, dovranno fornire la seguente documentazione.
2) Quanti intendono avviare una start-up, dovranno fornire la seguente documentazione.
3) Quanti andranno a ricoprire ruoli di figure societarie (presidente; membro del consiglio di amministrazione; amministratore delegato; revisore dei conti) all’interno di società (Società per Azioni; Società a Responsabilità Limitata; Società in Accomandita per Azioni) registrate come attive da almeno tre anni dovranno fornire la seguente documentazione.
4) Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate (trova qui l’elenco) o vigilate (trova qui l’elenco), oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (per l’elenco delle professioni sanitarie clicca qui), dovranno fornire la seguente documentazione.
5) Gli artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 850 del 11.05.2011, dovranno presentare la seguente documentazione.

Ingressi per lavoro autonomo al di fuori del Decreto flussi:

I c.d. “fuori quota” sono casi particolari di ingressi che riguardano esclusivamente lavoratori specializzati e qualificati, già ricompresi nelle categorie destinatarie di visti per lavoro subordinato, che possono fare ingresso anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo (vedasi art. 40 comma 22 del DPR 394/99). Per tali casi la valutazione di merito sul contenuto e sulla forma contrattuale è di competenza della Direzione territoriale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale deve rilasciare certificazione prima della richiesta di visto.
1) Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di altro Stato Membro dell’Unione europea;
2) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
3) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
4) traduttori e interpreti.
I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione.

Ingressi per lavoro autonomo/spettacolo per periodi inferiori a 90 giorni:

I visti per lavoro autonomo di tipo artistico di breve durata, rilasciati per prestazioni di lavoro autonomo inferiori ai 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote e gli artisti interessati non possono svolgere attività per un produttore o un committente spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato (art. 40 comma 15 DPR 394/99). Tale tipologia di visto è concessa in favore dei soli artisti considerati di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, ovvero di artisti ingaggiati da noti enti teatrali, enti pubblici di rilevanza, dalla televisione di Stato o da note emittenti televisive private di rilevanza nazionale. I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione.

Per gli altri artisti e lavoratori di spettacolo, è necessario chiedere il visto per lavoro subordinato.

Riferimenti normativi utili:
Decreto Lgs 286/1998; DPR 394/1999; L. 103 del 24.05.2002; Decreto Interministeriale 850/2011 Allegato A, punto 7; Decreti sui flussi per lavoro non stagionale pubblicati a cadenza annuale; L. 221/2012.

 

c) Visto per lavoro subordinato – marittimi

Il visto di lavoro è necessario per i marittimi stranieri destinati ad essere imbarcati su navi battenti bandiera italiana e per gli stranieri addetti a servizi complementari di bordo (Legge n. 856 del 5 dicembre 1986) su navi italiane da crociera. Per la lista dei documenti necessari clicca qui.

 

d) Visto per lavoro “nomade digitale” – Visto Nazionale (durata massima 365 gg)

Questo tipo di visto può essere richiesto dai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art.27 quater comma 1 del Dlg 286/98 . Il “nomade digitale” è lo straniero che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. Si consiglia di verificare nella checklist se si sia in possesso dei requisiti previsti.

 

e) Visto per lavoratore da remoto – Visto Nazionale (durata massima 365 gg)

Questo tipo di visto può essere richiesto dai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art.27 quater comma 1 del Dlg 286/98 .

Il “lavoratore da remoto” è lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; il datore di lavoro o il committente potranno avere la Sede legale in Italia oppure all’estero. Si consiglia di verificare nella checklist se si sia in possesso dei requisiti previsti.

 

(Data ultimo aggiornamento 30 maggio 2024)