AVVISO IMPORTANTE
In data 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 113/2018, convertito in legge in data 1 dicembre 2018.
È stato abrogato il comma 2 dell’art. 8, quindi le istanze possono essere rigettate dal Ministero dell’interno anche se sono trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza.
Il versamento di 200 euro previsto per le pratiche di riconoscimento di cittadinanza per naturalizzazione é stato sostituito con un versamento di 250 euro (art. 9-bis). Questo importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 e qualora l’utente abbia versato solo 200 euro dovrà integrare il pagamento.
Le domande inoltrate prima del 5 ottobre 2018 ricadono nella normativa previgente.
Riconoscimenti iure sanguinis: il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.
Il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Requisiti linguistici
La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
– Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
– L’Università per stranieri di Siena
– L’Università per stranieri di Perugia
– L’Università Roma Tre
– La Società Dante Alighieri
Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.
Attenzione: queste disposizioni riguardano anche i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso
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La cittadinanza italiana
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
• l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
• la possibilità della doppia cittadinanza;
• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;
Acquisto della cittadinanza
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.
Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.
Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.
La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.
L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.
Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
– accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
– accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
– comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
– attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano. La residenza e’ verificata in base al possesso di un valido Permesso Permanente di Residenza nella Repubblica Popolare Cinese.
2. Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI, al seguente url: https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda online inserendo tutti i documenti richiesti nell’apposito portale https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/ . Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e Helpdesk dedicati.
Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menù a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti quattro documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:
a. estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione – NB per la Cina: Apostille e traduzione dell’atto in quanto aderente alla Convenzione dell’Aja) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.
Al riguardo si specifica che le generalità attribuite vengono desunte dal certificato di nascita o dalle annotazioni poste a margine dello stesso che ne costituiscono parte integrante e danno rilevanza alle variazioni intervenute in un momento successivo. Per quegli ordinamenti nei quali l’annotazione del cambio del cognome viene apposta nei certificati di matrimonio, la legge italiana ne riconosce piena valenza probatoria.
Per quegli ordinamenti che non prevedono le suddette fattispecie, il nome e il cognome del richiedente saranno desunti esclusivamente dall’atto di nascita, fatte salve eventuali sentenze di cambio nome / cognome.
b. certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età emesso non più di sei mesi prima dell’inserimento della domanda online (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione – NB per la Cina: Apostille e traduzione dell’atto in quanto aderente alla Convenzione dell’Aja). Per quanto riguarda la procedura di apostille dei documenti nella Repubblica Popolare Cinese le informazioni sono consultabili al seguente link: Clicca qui per seguire il link
c. ricevuta del versamento di 250 euro; il versamento di Euro 250 deve essere effettuato al Ministero dell’Interno italiano (Legge n. 94/2009) e deve indicare: nome, cognome (da nubile per le signore), luogo e data di nascita, causale del versamento. Le coordinate bancarie a cui effettuare il versamento sono le seguenti:
BENEFICIARIO: CONTO CORRENTE POSTALE intestato a “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA”
BANCA Poste Italiane SPA / BancoPosta
INDIRIZZO BANCA Viale Europa 175, Roma ITALIA – INOLTRO A 34429
CODICE IBAN: IT54D0760103200000000809020
Codice BIC/SWIFT di Poste italiane:
– per bonifici esteri: BPPIITRRXXX
CAUSALE DEL VERSAMENTO “ISTANZA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO” [con il nome (da nubile) del richiedente]
(NOTA BENE : Con il numero di conto IBAN non occorrono altri indicativi del ricevente)
d. copia autenticata del documento di riconoscimento (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l’istanza, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.
Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
- al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età
Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:
– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
– certificato di cittadinanza del genitore.
Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.
E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.
b) Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
c) Per naturalizzazione dei genitori
Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.
L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”), acquisto per residenza, concessione della cittadinanza per meriti speciali, riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali
Per informazioni su queste modalità di acquisto della cittadinanza è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, clicca qui.
5. Perdita della cittadinanza, riacquisto della cittadinanza e doppia cittadinanza
Per informazioni circa le fattispecie della perdita della cittadinanza, del riacquisto della cittadinanza e della doppia cittadinanza è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, clicca qui.
Consigli utili:
Per ritrovare i certificati di stato civile dei vostri avi italiani si consiglia di prendere contatto con il Comune italiano in cui sono nati o vissuti: se provenivano da un piccolo centro, potete contattare il Comune nella cui giurisdizione ricade la frazione in cui risiedevano.
I Comuni italiani conservano ai propri atti i certificati di nascita, matrimonio e morte. È anche possibile ottenere una documentazione attestante la composizione della famiglia nel cosiddetto “certificato di stato di famiglia”, rilasciato a partire dall’anno 1869. Tale certificato, va richiesto all’Ufficio Anagrafe del Comune, e contiene nomi, parentele, date e luoghi di nascita di tutti i membri di una famiglia in vita all’epoca dell’emissione del certificato stesso.
Altre fonti di informazione possono essere costituite dagli Archivi di Stato o dai Registri delle Parrocchie. Anche prima dell’Unità d’Italia, cioè anteriormente al 1861, nei registri parrocchiali erano conservati i certificati di battesimo, di cresima, di matrimonio e di morte. Molti di questi Registri sono stati trasferiti successivamente nelle locali Diocesi o negli archivi della città più
vicina.
PERCEZIONE CONSOLARE:
A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250 euro. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 euro.
MODULI: MODULO ISTANZA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (JURE SANGUINIS)
(Data ultimo aggiornamento 3 maggio 2023)