Richiesta di rilascio di un nuovo passaporto
La domanda di rilascio del passaporto, da formulare utilizzando il modello in fondo a questa pagina, deve essere presentata personalmente dal richiedente e deve essere corredata da:
- passaporto scaduto o valido per un periodo inferiore a 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta o con pagine a disposizione esaurite;
- due fotografie recenti formato tessera, conformi alla Convenzione dell’International Civil Aviation Organization (ICAO)
In base alla legge n. 89 del 2014, il rilascio è soggetto al pagamento del libretto (42.50 Euro) e di un contributo amministrativo (73.50 Euro) per un totale di 116.00 Euro. Non è invece più previsto il pagamento della tassa annuale.
Se il richiedente non è residente nella circoscrizione consolare di Pechino, il rilascio potrà avvenire esclusivamente in casi gravi ed eccezionali che dovranno essere debitamente documentati, ed è comunque subordinato alla concessione del Nulla Osta e della Delega da parte della competente Questura o delle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari.
Disposizioni riguardanti i passaporti dei minori d’età
Dal 26 giugno 2012, i minori sono tenuti ad avere un passaporto individuale. Non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo genitore fino alla naturale scadenza del documento.
Per i maggiori di 12 anni è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali.
La validità del passaporto è differenziata in base all’età:
- 3 anni per i minori da 0 a 2 anni;
- 5 anni per i minori da 3 fino a 17 anni.
Per il rilascio del passaporto in favore dei minori, occorre presentarsi in Cancelleria Consolare con la seguente documentazione:
- una richiesta da formulare secondo il modello in fondo a questa pagina, firmata da: a) entrambi i genitori, oppure b) da uno dei genitori con atto di assenso dell’altro, accompagnato dalla fotocopia di un documento d’identità;
- due fototessere conformi alla Convenzione dell’International Civil Aviation Organization (ICAO);
- certificato di nascita (se non è mai stato trascritto nei registri di Stato Civile in Italia), munito di trascrizione e legalizzato;
- per l’autentica della foto è necessaria la presenza del minore.
Attenzione: si informa che i minori di età inferiore a 14 anni, prima di intraprendere un viaggio senza i genitori o gli esercenti la potestà parentale, devono ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ufficio consolare competente.
L’autorizzazione verrà rilasciata sulla base della dichiarazione di accompagnamento dei genitori o degli esercenti la potestà, e recherà il nome della persona o della ditta o compagnia aerea a cui i minori verranno affidati per il viaggio. La dichiarazione va firmata in presenza del funzionario consolare da entrambi i genitori o dall’esercente la patria potestà. La dichiarazione di accompagnamento e l’autorizzazione sono valide per un solo viaggio di andata e ritorno. In caso di adeguate motivazioni (cure mediche, studio) la loro validità può essere consentita per un massimo di 6 mesi.
Per la dichiarazione di accompagnamento va utilizzato il modulo scaricabile cliccando qui.
Minori con doppia cittadinanza italiana e cinese:
Poiché le autorità cinesi non riconoscono la doppia cittadinanza, da intendersi cittadinanza cinese e cittadinanza di un altro Paese, non consentono l’utilizzo di due passaporti diversi.
Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente in materia di visti Schengen, non è previsto il rilascio di visti in favore dei cittadini italiani.
I minori con doppia cittadinanza italiana e cinese necessitano pertanto di un Entry-Exit Permit per lasciare la Repubblica Popolare Cinese. Tale permesso deve essere richiesto presso l’Ufficio Immigrazione locale competente.
I requisiti per il rilascio del permesso possono essere ottenuti presso l’Entry-Exit Bureau / Ufficio di Pubblica Sicurezza competente, in base al luogo in cui è registrato l’Hukou del genitore cinese. Un elenco degli indirizzi degli Entry-Exit Bureau / Uffici di Pubblica Sicurezza nelle principali città cinesi è disponibile qui.
Il rientro nella Repubblica Popolare Cinese può essere effettuato sia con un Entry-Exit Permit entro il periodo di validità, sia con un visto o un documento di viaggio rilasciato dalla rappresentanza diplomatica cinese in Italia competente per il luogo di residenza.
Attenzione: i residenti a seguito del rilascio di un nuovo passaporto dovranno recarsi presso una sede dell’Entry-Exit Bureau cinese per richiedere il trasferimento del permesso di residenza/lavoro/studio sul nuovo passaporto, entro e non oltre 10 giorni dall’emissione dello stesso.
Passaporti rubati o smarriti nella circoscrizione consolare
Coloro che abbiano subito un furto o il cui passaporto sia stato rubato o smarrito nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, dopo aver fatto regolare denuncia alle autorità di polizia cinesi (alla stazione di polizia più vicina) potranno richiedere l’emissione di un nuovo passaporto (per i residenti in Cina) o di un Emergency Travel Document (per quanti sono in Cina per un breve soggiorno turistico o di affari).
Attenzione:
– i residenti, a seguito del rilascio di un nuovo passaporto dovranno recarsi presso una sede dell’Entry-Exit Bureau cinese per richiedere il trasferimento del permesso di residenza/lavoro/studio sul nuovo passaporto, entro e non oltre 10 giorni dall’emissione dello stesso
– i connazionali in Cina per viaggio che ricevono un nuovo passaporto o un Emergency Travel Document, al fine di poter lasciare la Cina dovranno richiedere all’ Entry-Exit Bureau cinese un visto di uscita (per il quale sono generalmente necessari cinque giorni lavorativi).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione Emergency Travel Documents (ETD).
AVVISO:
Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
MODULI:
Modulo richiesta del passaporto
Modulo richiesta del passaporto per minorenni
Modulo assenso passaporto minore
Dichiarazione assenza ostative
Dichiarazione accompagnamento minore
Modulo denuncia smarrimento o furto del passaporto
(Data ultimo aggiornamento 08 giugno 2026)