﻿{"id":8784,"date":"2025-10-07T10:06:19","date_gmt":"2025-10-07T08:06:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/?page_id=8784"},"modified":"2025-10-08T05:28:13","modified_gmt":"2025-10-08T03:28:13","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori. <strong>Tale caso esula tuttavia dalla competenza dell\u2019Ufficio Consolare ed \u00e8 rimesso esclusivamente ai Comuni.<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita <\/u>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio Consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2026<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio Consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile, previa richiesta di appuntamento alla casella postale: <\/strong><a href=\"mailto:consolare.pechino@esteri.it\"><strong>consolare.pechino@esteri.it<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 presentare la seguente documentazione:<\/p>\n<ol>\n<li>Atto di nascita integrale e certificato di cittadinanza italiana di almeno un genitore;<\/li>\n<li>Atto notarile del certificato medico di nascita (\u51fa\u751f\u533b\u5b66\u8bc1\u660e\u516c\u8bc1\u4e66), debitamente tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal Ministero degli Esteri cinese o dagli Uffici degli Affari Esteri (<em>FAO<\/em>) locali;<\/li>\n<li>Certificazione notarile di nascita (\u51fa\u751f\u516c\u8bc1\u4e66), debitamente tradotto in italiano e provvisto di Apostille rilasciata dal Ministero degli Esteri cinese o dagli Uffici degli Affari Esteri (<em>FAO<\/em>) locali;<\/li>\n<li><em>Hukou<\/em> in originale dove sono iscritti il minore ed il genitore cinese (solo se il minore \u00e8 cittadino cinese);<\/li>\n<li>Passaporto o altro documento di identit\u00e0 del minore se in possesso di altra cittadinanza o in sua assenza, certificato di cittadinanza straniera del\/della minore debitamente tradotto e munito di Apostille;<\/li>\n<li>Copia del permesso di soggiorno cinese di ciascun componente e della registrazione della residenza nella circoscrizione consolare di ciascun componente rilasciata dal commissariato di polizia cinese;<\/li>\n<li>Passaporti dei genitori (italiani e stranieri);<\/li>\n<li>Ricevuta del pagamento del contributo di \u20ac 250,\u00a0<strong>per ciascun minorenne<\/strong>, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico. Questo contributo <strong>non<\/strong> pu\u00f2 essere pagato presso l\u2019Ufficio Consolare, ma solo tramite bonifico bancario. La ricevuta del versamento deve indicare:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Beneficiario<\/strong>: \u201cMINISTERO DELL\u2019INTERNO D.L.C.I. \u2013 CITTADINANZA\u201d; indirizzo: Via Cavour 6, 00184 ROMA;<\/li>\n<li><strong>Causale del versamento<\/strong>: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91\/1992, <em>Nome e Cognome del minore<\/em>;<\/li>\n<li><strong>Nome della banca ricevente<\/strong>: POSTE ITALIANE S.P.A.<\/li>\n<li><strong>Codice IBAN<\/strong>: IT54D0760103200000000809020;<\/li>\n<li><strong>Codice BIC\/SWIFT (per bonifici esteri)<\/strong>: BPPIITRRXXX;<\/li>\n<li><strong>Codice BIC\/SWIFT (per operazioni del circuito EUROGIRO): <\/strong>PIBPITRA;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Laddove ci si avvalga della <strong>norma transitoria<\/strong> <strong>(art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36\/2025)<\/strong>, il figlio dovr\u00e0 essere di <strong><u>minore et\u00e0 alla data del 24 maggio 2025<\/u> <\/strong>e la dichiarazione dovr\u00e0 essere regolarmente sottoscritta da entrambi i genitori <u>entro il 31 maggio 2026<\/u> (\u00e8 esclusiva responsabilit\u00e0 del richiedente organizzarsi per tempo). <strong>Includere<\/strong>, oltre a quanto sopra indicato, anche regolare certificazione originale comprovante che il genitore cittadino per nascita \u00e8 stato riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o sulla base di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio Consolare o dal Comune entro la medesima data.<\/p>\n<p>Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente <u>entro il 31 maggio 2026<\/u>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tutta<\/strong> la documentazione sopra indicata dovr\u00e0 essere presentata <strong>in originale<\/strong> il giorno dell\u2019appuntamento.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Consolare si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva o integrazioni laddove sia ritenuto necessario per il corretto svolgimento della pratica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(Data ultima modifica 7 ottobre 2025)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana. 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