﻿{"id":2401,"date":"2023-05-02T09:03:36","date_gmt":"2023-05-02T07:03:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/?page_id=2401"},"modified":"2023-10-24T06:19:35","modified_gmt":"2023-10-24T04:19:35","slug":"tutela-dei-minori","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/tutela-dei-minori\/","title":{"rendered":"Tutela dei minori"},"content":{"rendered":"<p>Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potest\u00e0 genitoriale, a cui \u00e8 sottoposto il minore di et\u00e0 privo di entrambi i genitori. Per il minore residente all\u2019estero essa trova fondamento negli art. 33 \u2013 35 del D.Lgs. 71\/2011 ed \u00e8 regolata dagli artt. 343 \u2013 399 del Codice Civile, che il Capo della Rappresentanza consolare \u2013 in veste di giudice tutelare \u2013 \u00e8 tenuto ad applicare.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio delle funzioni di giudice tutelare pu\u00f2 essere di difficile assolvimento qualora il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui risiede).<\/p>\n<p>In caso di doppia cittadinanza, ogni tipo di azione che l\u2019Autorit\u00e0 consolare \u00e8 chiamata a svolgere potrebbe essere ostacolata in quanto l\u2019ordinamento in vigore nel Paese straniero potrebbe:<\/p>\n<ul>\n<li>considerare subordinata la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>prevedere l\u2019esercizio in via esclusiva della tutela del minore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In particolare si ricorda che la Repubblica Popolare Cinese NON prevede nel suo ordinamento la doppia cittadinanza (da intendersi cittadinanza cinese e di un altro Paese). Di conseguenza, per quanti sono gi\u00e0 in possesso di cittadinanza cinese, non riconosce la validit\u00e0 di un passaporto italiano, ed in caso di acquisizione della cittadinanza italiana la legge cinese richiede la rinuncia a quella cinese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI<\/strong><\/p>\n<p>Con l\u2019espressione\u00a0<strong>\u201csottrazione internazionale di minori\u201d<\/strong>\u00a0si indica la situazione in cui un minore:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0 viene illecitamente condotto all\u2019estero da chi non esercita la potest\u00e0 esclusiva, senza alcuna autorizzazione;<\/li>\n<li>\u00a0\u00a0\u00a0 non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>La sottrazione e il trattenimento all\u2019estero di minore costituisce in Italia ipotesi di reato in base all\u2019art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, pi\u00f9 grave reato (es. art. 605 c.p.)<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ottica di\u00a0<\/strong><strong>prevenire<\/strong><strong>\u00a0la sottrazione di un minore \u00e8 opportuno:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell\u2019altro genitore;<\/li>\n<li>far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell\u2019altro genitore l\u2019eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;<\/li>\n<li>far sottoscrivere dall\u2019altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;<\/li>\n<li>chiedere al giudice competente di vietare l\u2019espatrio del minore e\/o dell\u2019altro genitore senza il consenso dell\u2019altro;<\/li>\n<li>non concedere l\u2019assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l\u2019assenso a suo tempo rilasciato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Ove la sottrazione sia gi\u00e0 avvenuta<\/strong>, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido pu\u00f2:<\/p>\n<ul>\n<li>valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;<\/li>\n<li>rivolgersi all\u2019Autorit\u00e0 Centrale presso il Ministero della Giustizia\u00a0(<a href=\"mailto:autoritacentrali.dgm@giustizia.it\">autoritacentrali.dgm@giustizia.it<\/a><em>)<\/em>\u00a0se tra l\u2019Italia e il Paese di presunta destinazione del minore \u00e8 in vigore la Convenzione de L\u2019Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201\/2003. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l\u2019Autorit\u00e0 Centrale, \u00e8 possibile proporre un\u2019istanza di ritorno del minore oppure un\u2019istanza per\u00a0 regolamentazione del diritto di visita.<\/li>\n<li>Rivolgersi alla Cancelleria Consolare dell\u2019Ambasciata (<a href=\"mailto:consolare.pechino@esteri.it\">consolare.pechino@esteri.it<\/a>) o al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (<a href=\"mailto:dgit4@esteri.it\">dgit4@esteri.it<\/a>), nel caso in cui un minore &#8211;\u00a0<strong>cittadino<\/strong>\u00a0<strong>italiano\u00a0<\/strong><strong>&#8211;<\/strong>\u00a0sia sottratto in Cina o condotto in Cina.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il Ministero degli Esteri e l\u2019Ambasciata possono<\/strong>\u00a0attivarsi per azioni\u00a0<em>in loco<\/em>, quali indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all\u2019azione dell\u2019Autorit\u00e0 centrale ecc.<\/p>\n<p><strong>Per contro, il Ministero degli Esteri e l\u2019Ambasciata non possono:\u00a0<\/strong>rappresentare il connazionale in giudizio; fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l\u2019interessato sia indigente e residente all\u2019estero; agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali; adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(Data ultimo aggiornamento 2 maggio 2023)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potest\u00e0 genitoriale, a cui \u00e8 sottoposto il minore di et\u00e0 privo di entrambi i genitori. 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