﻿{"id":289,"date":"2022-11-21T20:44:21","date_gmt":"2022-11-21T19:44:21","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/"},"modified":"2024-07-30T08:40:26","modified_gmt":"2024-07-30T06:40:26","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/en\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Anagrafe consolare. Iscrizione A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di rinnovare la patente di guida<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Per quanti risiedono nella circoscrizione consolare di Pechino \u00e8 possibile trasmettere richiesta di iscrizione e ogni ulteriore comunicazione riguardante l\u2019AIRE:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Portale dei servizi consolare:\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Consulta la pagina &#8220;Il portale dei Servizi Consolari&#8221;<\/a><\/li>\n<li>di persona, recandovi alla Cancelleria Consolare all\u2019indirizzo sopraindicato dal luned\u00ec al venerd\u00ec, dalle ore 9:00 alle 12:00.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La domanda di iscrizione dovr\u00e0 comporsi dei seguenti documenti:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>modulo di iscrizione all\u2019AIRE;<\/li>\n<li>passaporto italiano valido per ognuno dei membri della famiglia del richiedente;<\/li>\n<li>titolo legale di residenza in Cina;<\/li>\n<li>prova della residenza (contratto di locazione, patente di guida, bollette telefoniche, elettriche, etc.).<\/li>\n<li>limitatamente ai richiedenti che hanno stabilito una \u201cconvivenza di fatto\u201d (ai sensi della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, e da non confondersi con la mera coabitazione) con altro iscritto AIRE o con cittadino straniero, \u00e8 necessario fornire inoltre prova del consenso della persona indicata come convivente. La prova pu\u00f2 essere fornita mediante controfirma della domanda di iscrizione AIRE o mediante dichiarazione da unire alla domanda<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Analogamente a quanto avviene in Italia con i Comuni, i cittadini residenti all\u2019estero devono comunicare alla Cancelleria Consolare le seguenti variazioni ogni volta che si verifichino:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>cambi di indirizzo;<\/li>\n<li>variazioni di stato civile (matrimonio, unioni civili,\u00a0divorzio, vedovanza);<\/li>\n<li>nascite di figli, adozioni e decessi;<\/li>\n<li>cessazione della \u201cconvivenza di fatto\u201d (ai sensi della Legge 76\/2016).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I cittadini italiani devono inoltre avvertire la Cancelleria Consolare se:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>rientrano definitivamente in Italia.<\/li>\n<li>perdono la cittadinanza italiana<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Nel caso di rimpatrio definitivo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>I cittadini i<strong>scritti AIRE<\/strong>\u00a0che rientrano definitivamente in Italia\u00a0<strong>dovranno presentarsi presso il Comune<\/strong>\u00a0dove hanno deciso di stabilirsi per\u00a0<strong>dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.<\/strong><\/li>\n<li>Nella stessa data il\u00a0<strong>Comune<\/strong>\u00a0provveder\u00e0 alla\u00a0<strong>cancellazione dall\u2019AIRE<\/strong>\u00a0con\u00a0<strong>contestuale iscrizione in APR<\/strong>\u00a0(Anagrafe della Popolazione Residente).<\/li>\n<li>\u00c8\u00a0<strong>cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza<\/strong>\u00a0che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Rientro definitivo in Italia \u2013 Trattamento doganale<\/strong><\/p>\n<p>Hanno diritto all\u2019esenzione doganale i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero \u2013 Legge 27.10.1988 n. 470) che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto continuativamente e permanentemente all\u2019estero per almeno 12 mesi.<\/p>\n<p>Tutti gli oggetti da importare in Italia nel rientro definitivo debbono essere posseduti e usati dal richiedente e debbono essere destinati al suo esclusivo uso personale. \u00c8 vietata l\u2019importazione di beni, in esenzione doganale, per fini diversi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Masserizie <\/strong><\/p>\n<p>Per ottenere l\u2019esenzione doganale non occorre il rilascio di alcun documento da parte di questo Consolato, nel caso in cui vengano importate solo le masserizie.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio delle Dogane italiano richiede:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2023-Dichiarazione-sostitutiva-Rimpatrio-per-AUTO-MASSERIZIE.docx\">Modulo autodichiarazione<\/a> \u00a0\u00a0\u00a0rimpatrio riportante la data di arrivo all\u2019estero e quella del rientro in Italia, includendo l\u2019indirizzo o almeno il Comune di prossima residenza e l\u2019elenco delle masserizie (stoviglie, abbigliamento, giocattoli ecc.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nel caso di trasferimento ad altra circoscrizione consolare:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>I cittadini italiani residenti all&#8217;estero che si trasferiscano in un\u2019altra circoscrizione consolare o Paese devono dichiararlo entro 90 giorni al nuovo Ufficio consolare competente, che ne informer\u00e0 il Comune italiano di riferimento e l\u2019Ufficio consolare presso cui il cittadino era iscritto in precedenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Avviso importante<\/strong><\/p>\n<p><em>Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. &#8220;Decreto Brexit&#8221;), entrato in vigore il 26 marzo scorso, contiene all&#8217;art. 16, comma 3, la seguente disposizione, inserita al fine di rendere pi\u00f9 spedita e pi\u00f9 certa la decorrenza dell&#8217;iscrizione AIRE: &#8220;All&#8217;articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 \u00e8 aggiunto il seguente: \u00ab9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all&#8217;ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gi\u00e0 resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all&#8217;estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica\u00bb. L&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, \u00e8 abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall&#8217;ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><em>In conseguenza delle novit\u00e0 introdotte, tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai Comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno dunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purch\u00e9 completa. La norma prevede altres\u00ec che la decorrenza dell&#8217;iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai Comuni, sia invece fissata al 26 marzo u.s..<\/em><\/p>\n<p><em>Si sottolinea che, in tal modo, la decorrenza dell&#8217;iscrizione all&#8217;anagrafe degli italiani all&#8217;estero dal momento della domanda allinea il regime applicabile ai connazionali all&#8217;estero a quello gi\u00e0 previsto per le iscrizioni nell&#8217;anagrafe della popolazione residente in Italia.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI DAI COMUNI ITALIANI \u2013 POSSIBILIT\u00c0 DI RICHIESTA GRATUITA ONLINE SE IN POSSESSO DI IDENTIT\u00c0 DIGITALE<\/strong><\/p>\n<p>Si comunica che i cittadini italiani iscritti nelle anagrafi italiane, sia in Italia che all\u2019estero, hanno la possibilit\u00e0 di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici. Il rilascio di tali certificati \u00e8 gratuito e possibile solo a condizione di possedere un\u2019identit\u00e0 digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalit\u00e0 \u00e8 ormai l\u2019unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il sito al quale \u00e8 necessario connettersi \u00e8:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/servizi-al-cittadino\/\">https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/servizi-al-cittadino\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I certificati che \u00e8 possibile richiedere per s\u00e9 e per i familiari conviventi anagraficamente sono:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Anagrafico di nascita<\/li>\n<li>Anagrafico di matrimonio<\/li>\n<li>di Cittadinanza<\/li>\n<li>di Esistenza in vita<\/li>\n<li>di Residenza<\/li>\n<li>di Residenza AIRE<\/li>\n<li>di Stato civile<\/li>\n<li>di Stato di famiglia<\/li>\n<li>di Stato di famiglia e Stato civile<\/li>\n<li>di Residenza in convivenza<\/li>\n<li>di Stato di famiglia AIRE<\/li>\n<li>di Stato di famiglia con rapporti di parentela<\/li>\n<li>di Stato libero<\/li>\n<li>Anagrafico di Unione Civile<\/li>\n<li>Di Contratto di Convivenza<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PERCEZIONE CONSOLARE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gratuita<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MODULI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/modulo_iscrizione_aire.doc\">Modulo iscrizione AIRE<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambpechino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/modulo_cambio_indirizzo_rimpatrio_trasferimento_aire.doc\">Modulo cambio indirizzo, rimpatrio o trasferimento AIRE<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(Data ultimo aggiornamento 30 luglio 2024)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Anagrafe consolare. 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