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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 12 AGOSTO 2020

In data 12 agosto 2020, il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza sulle misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e gestione dell’emergenza sanitaria.

Tra le principali novità, si segnalano:

– Alle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Precedentemente è stata definita una lista di Paesi terzi dai quali è’ vietato l’ingresso in Italia (il divieto si estende a chiunque sia transitato o abbia soggiornato nei 14 giorni antecedenti in tali Paesi). Tale lista, ancora in vigore, include: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Peru’, Repubblica dominicana, Serbia;

Restano inoltre in vigore le seguenti disposizioni:

Si consente, a prescindere dalla motivazione, l’ingresso in Italia dei residenti in 12 Paesi extra-UE e Schengen (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), fermo restando l’obbligo di quarantena.
Chi entra da Paesi diversi da UE, Schengen, UK e microstati europei continua ad essere sottoposto a quarantena (salvo casi di esclusione già previsti).
– deroghe a tale divieto di ingresso sono previste: per funzionari e agenti dell’Unione Europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni; solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro e Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).

– Prolungamento dell’obbligo di isolamento fiduciario a chi entra e ha soggiornato/transitato in Bulgaria e Romania negli ultimi 14 giorni;
– Si consentono i viaggi per lo studio da e per qualsiasi destinazione;
– Si consente, a prescindere dalla motivazione, l’ingresso in Italia di cittadini e residenti UE (con eccezione per chi proviene da Bulgaria e Romania) e loro stretti familiari conviventi (coniuge, partner, figli fino ai 21 anni, genitori conviventi, altri familiari dipendenti per ragioni di disabilità);

Per ogni approfondimento è possibile consultare la sezione “Domande frequenti” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale