Il Ministro della Salute ha firmato, in data 16 luglio 2020, una nuova ordinanza sulle misure di contenimento del Covid che integra il precedente.
Tra le principali novità, si segnalano:
– Si consente, a prescindere dalla motivazione, l’ingresso in Italia dei residenti in 12 Paesi extra-UE e Schengen (Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), fermo restando l’obbligo di quarantena.
Chi entra da Paesi diversi da UE, Schengen, UK e microstati europei continua ad essere sottoposto a quarantena (salvo casi di esclusione già previsti)
– Inclusione di Kosovo, Montenegro e Serbia nella lista di Paesi terzi dai quali e’ vietato l’ingresso in Italia (il divieto si estende a chiunque sia transitato o abbia soggiornato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi di cui si tratta). La lista completa dei Paesi e’ la seguente: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Peru’, Repubblica dominicana, Serbia;
– Aggiunta di deroghe a tale divieto di ingresso: per funzionari e agenti dell’Unione Europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni; solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro e Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).
– Si consentono i viaggi per lo studio da e per qualsiasi destinazione;
– Si consente, a prescindere dalla motivazione, l’ingresso in Italia di cittadini e residenti UE e loro stretti familiari conviventi (coniuge, partner, figli fino ai 21 anni, genitori conviventi, altri familiari dipendenti per ragioni di disabilità);
Per ogni approfondimento è possibile consultare la sezione “Domande frequenti” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.