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REGISTRAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Si informano i connazionali che, a seguito dell’adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, è possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all’estero, ed è obbligatorio per i cittadini italiani che abbiano contratto in un Paese estero, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile con persone dello stesso sesso trasmetterne gli atti mediante l’ufficio consolare, per la trascrizione in Italia.

Richiesta di costituzione dell’unione civile:

La richiesta di costituzione di un unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.
La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:

a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).

La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.

Per presentare richiesta si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail consolare.pechino@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata.

Competenza circoscrizione consolare:

Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.

Per controllare le circoscrizioni consolari di competenza degli uffici consolari italiani in Cina è possibile consultare la pagina dedicata del nostro sito.

Rilascio certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti:

Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.

Dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile:

La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

Riferimenti normativi utili:

Legge n. 76 del 20 maggio 2016
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016