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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Anagrafe consolare. Iscrizione A.I.R.E.

 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

 

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida

 

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

 

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

 

 

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

 

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

 

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

 

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

 

Per quanti risiedono nella circoscrizione consolare di Pechino è possibile trasmettere richiesta di iscrizione e ogni ulteriore comunicazione riguardante l’AIRE:

 

 

La domanda di iscrizione dovrà comporsi dei seguenti documenti:

 

  • modulo di iscrizione all’AIRE;
  • passaporto italiano valido per ognuno dei membri della famiglia del richiedente;
  • titolo legale di residenza in Cina;
  • prova della residenza (contratto di locazione, patente di guida, bollette telefoniche, elettriche, etc.).
  • limitatamente ai richiedenti che hanno stabilito una “convivenza di fatto” (ai sensi della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, e da non confondersi con la mera coabitazione) con altro iscritto AIRE o con cittadino straniero, è necessario fornire inoltre prova del consenso della persona indicata come convivente. La prova può essere fornita mediante controfirma della domanda di iscrizione AIRE o mediante dichiarazione da unire alla domanda

 

Analogamente a quanto avviene in Italia con i Comuni, i cittadini residenti all’estero devono comunicare alla Cancelleria Consolare le seguenti variazioni ogni volta che si verifichino:

 

  • cambi di indirizzo;
  • variazioni di stato civile (matrimonio, unioni civili, divorzio, vedovanza);
  • nascite di figli, adozioni e decessi;
  • cessazione della “convivenza di fatto” (ai sensi della Legge 76/2016).

 

 

 

I cittadini italiani devono inoltre avvertire la Cancelleria Consolare se:

 

  • rientrano definitivamente in Italia.
  • perdono la cittadinanza italiana

Nel caso di rimpatrio definitivo

  • I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
  • Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe della Popolazione Residente).
  • È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

 

 

Nel caso di trasferimento ad altra circoscrizione consolare:

 

  • I cittadini italiani residenti all’estero che si trasferiscano in un’altra circoscrizione consolare o Paese devono dichiararlo entro 90 giorni al nuovo Ufficio consolare competente, che ne informerà il Comune italiano di riferimento e l’Ufficio consolare presso cui il cittadino era iscritto in precedenza.

Avviso importante

Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”), entrato in vigore il 26 marzo scorso, contiene all’art. 16, comma 3, la seguente disposizione, inserita al fine di rendere più spedita e più certa la decorrenza dell’iscrizione AIRE: “All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data”.

In conseguenza delle novità introdotte, tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai Comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno dunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purché completa. La norma prevede altresì che la decorrenza dell’iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai Comuni, sia invece fissata al 26 marzo u.s..

Si sottolinea che, in tal modo, la decorrenza dell’iscrizione all’anagrafe degli italiani all’estero dal momento della domanda allinea il regime applicabile ai connazionali all’estero a quello già previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente in Italia.

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI DAI COMUNI ITALIANI – POSSIBILITÀ DI RICHIESTA GRATUITA ONLINE SE IN POSSESSO DI IDENTITÀ DIGITALE

Si comunica che i cittadini italiani iscritti nelle anagrafi italiane, sia in Italia che all’estero, hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici. Il rilascio di tali certificati è gratuito e possibile solo a condizione di possedere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

 

Il sito al quale è necessario connettersi è:

 

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

 

I certificati che è possibile richiedere per sé e per i familiari conviventi anagraficamente sono:

 

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e Stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • Di Contratto di Convivenza

 

 

PERCEZIONE CONSOLARE

 

Gratuita

 

MODULI

 

Modulo iscrizione AIRE

Modulo cambio indirizzo, rimpatrio o trasferimento AIRE

 

 

 

(Data ultimo aggiornamento 19 aprile 2023)